ORDINANZA DI DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO (LATTINE) IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEI «NOMADI » DEL 2 LUGLIO 2022.

Data:

29 giugno 2022

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Descrizione

L'anno  duemilaventidue addì  ventotto del mese di giugno, il Sidaco  SERAFINI SEVERINO

 

Premesso che in data 2 luglio 2022 si svolgerà il Concerto dei « Nomadi » presso il parco comunale denominato « Al Sazio Park » ;

 

Preso atto che è prevista una numerosa partecipazione di persone all’interno dell’area destinata alla manifestazione ;

 

Atteso che per esigenze di pubblico interesse e a tutela dell’incolumità pubblica si rende opportuno disciplinare la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e alluminio (lattine) ;

 

Visto l’art. 54  del D. Lvo 18.08.2000 n° 267 e s.m. e ii;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Vista la legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto 20.02.2017 n° 14 ;

 

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

 

ORDINA

 

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 2 luglio 2022 nel territorio comunale individuato nelle adiacenze (500 mt.) dall’area interessata dalla manifestazione

 

  • il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e alluminio (lattine) e/o similari ;
  • che tutte le bevande siano servite in bicchieri di plastica a perdere e non in vetro e/o similari ;
  • che le bottiglie in plastica possano essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura ;
  • il divieto di detenere all’interno dell’area sopra indicata, bevande in contenitori di vetro e/o similari ;
  • il divieto di consumo di bevande superalcoliche all’esterno dei pubblici esercizi, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e alluminio (lattine).

 

 

AVVISA

 

Fatte salve, ove applicabili le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, oltre al ritiro immediato ed al sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981 ;

 

Ai sensi dell’art. 16 della stessa legge 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 100,00 in caso di inosservanza della presente ordinanza.

 

Il presente provvedimento ha validità nella giornata del 2 luglio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

 

Si da atto che la presente ordinanza:

 

  • è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Lodi ;
  • è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale ed altri avvisi apposti nelle bacheche e nei pubblici esercizi.

 

Gli organi di Polizia saranno incatricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

 

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Lodi, alla Stazione dei Carabinieri di Borghetto Lodigiano.

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni  ricorso al  Prefetto della Provincia di Lodi; al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio comunale ; oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 dalla pubblicazione all’albo pretorio.

 

Documenti

Pagina aggiornata il 17/12/2024