Il contrassegno per invalidi ha l'obiettivo di agevolare la mobilità delle persone disabili, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, e delle persone non vedenti.
Questa autorizzazione permette ai veicoli a servizio delle persone disabili di:
- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto
- circolare nelle zone a traffico limitato
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate"
- sostare nelle zone a traffico limitato
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione
- avere aree gratuite riservate nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli.
I posti riservati ai possessori del contrassegno invalidi sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo.
Il contrassegno che viene rilasciato è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale.
Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'invalido.
Solitamente il contrassegno ha una validità limitata nel tempo (contrassegno temporaneo): sulla certificazione medico legale rilasciata al momento della visita è indicata la data di “scadenza” del contrassegno. Alla data di scadenza, è necessario sottoporsi a nuova visita medico-legale, da prenotare con le medesime modalità.
Qualora non venisse indicata dal medico legale una data di scadenza (contrassegno definitivo), il contrassegno avrà validità di 5 anni e, alla scadenza dei 5 anni, in caso di ridotta capacità di deambulazione “permanente”, il successivo certificato medico potrà essere rilasciato dal medico di medicina generale ovvero dal pediatra di libera scelta (495/92 /dpr regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).