Avviso pubblico per l’assegnazione del FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2021 a persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti residenti nei Comuni dell’Ambito di Lodi in applicazione delle D.G.R. N. XI/4138/2020 e del DD N. 925 del 29/01/2021 (Misura B2)

Data:

24 marzo 2021

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Descrizione

Regione Lombardia con la DGR n. XI/4138 del 21 Dicembre 2020 e DD 925 DEL 29 Gennaio 2021 ha approvato il “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2020” indicando il riparto delle risorse, i
destinatari, gli strumenti e le modalità di intervento.
Il Fondo Non Autosufficienza disponibile per l’Ambito di Lodi è pari a 610.886,00 €
Il presente documento disciplina le modalità di attuazione omogenee e condivise a livello territoriale per le azioni degli Ambiti Territoriali sulla base di quanto previsto dalla DGR XI/4138/2020.

1) DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
I requisiti di seguito elencati sono tassativi e inderogabili:
- Residenti nei 60 Comuni della Provincia di Lodi e nel Comune di San Colombano al Lambro
- Persone di qualsiasi età, con gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana (invalidità civile al 100%) beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980 e successive integrazioni/modifiche con L. 508/1988;
- Persone di qualsiasi età in condizione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92 (che presentino anche tutti i requisiti precedentemente elencati);
- Persone maggiorenni con ISEE SOCIOSANITARIO fino ad un massimo di 25.000,00 €
- nuclei familiari con Isee ordinario fino ad un massimo di 40.000,00 € per i beneficiari minorenni.

2) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il bando è aperto dal 22/03/2021 al giorno 15/05/2021.
I documenti comprovanti il riconoscimento dell’invalidità civile riportante la diagnosi completa “in chiaro”, della L. 104 art. 3 c.3 e l’attestazione isee in corso di validità dovranno essere allegati al modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, che in mancanza degli stessi non potrà essere accettato.
Dovranno essere inviati, come unica modalità possibile sia per i cittadini sia per i servizi, all’indirizzo e-mail misurab2@gmail.com. Nel caso in cui sia il Comune di residenza a provvedere all’invio, al modulo di richiesta dovrà essere allegata la ricevuta relativa alla data di consegna presso i servizi da parte del beneficiario (o suo delegato) degli
stessi documenti. Non verranno accettate domande presentate con qualsia altra modalità e sarà responsabilità dell’A.S. referente del caso comunicarlo ai cittadini.

3) DECADENZA E REVOCA
L’erogazione delle Misure decade in caso di decesso, ricovero definitivo in strutture residenziali o trasferimento di residenza in un Comune extra Ambito. Nel caso in cui queste condizioni si verifichino in fase di raccolta delle domande o stesura delle graduatorie, i soggetti decadranno comunque dal beneficio e non saranno erogati contributi ai familiari. Non viene sospesa in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei purché comunicati o concordati nell’ambito
del progetto assistenziale con il Servizio sociale di riferimento del soggetto.

4) ACCESSO ALLA MISURA E PRIORITÀ PER L’EROGAZIONE DELLA STESSA
Possono presentare istanza tutte le persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, sia quelle che hanno già beneficiato del FNA negli anni precedenti sia quelle di nuovo accesso.

Motivi di esclusione dalla Richiesta
NON POSSONO RICHIEDERE LA MISURA B2:
- le persone beneficiarie della Misura B1
- le persone accolte definitivamente presso Unità d’Offerta residenziali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice e Misura
residenzialità per minori gravissimi)
- le persone che ricevono il contributo per progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale
regolarmente assunto
- le persone ricoverate in periodo di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario
Regionale
- le persone prese in carico con Misura RSA aperta ex DGR XI/7769/2018
- le persone che percepiscono il Bonus per Assistente Familiare L.R. 15/2015

 

 

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