Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello

Servizio attivo

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

A chi è rivolto

Puoi presentare domanda se possiedi questi requisiti:

  • cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti civili e politici
  • buona condotta morale (dal momento che questo requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario giudiziale)
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
  • possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise d’appello.

Descrizione

Puoi richiedere l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'appello se possiedi i requisiti di legge.

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione  a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
I requisiti sono:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.  Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.


Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari.

  • della Corte d’assise
  • della Corte d’assise d’appello


Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.

Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:

  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello

Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.

L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.
Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.

  • Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise  e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi.
  • Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
  • Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
  • Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.
  • La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.


Successivamente, in pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.
In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi.
Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

 

Come fare

Puoi presentare domanda di iscrizione negli albi dei giudici popolari tramite il pulsante "Richiedi il servizio"

Cosa serve

La domanda di iscrizione compilata in tutte le parti.

Procedure collegate

Nel mese di aprile viene affisso un manifesto informativo con il quale il sindaco invita i cittadini a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi. Una commissione composta dal sindaco e da due consiglieri comunali effettua gli aggiornamenti, entro il  31 agosto, e procede all'iscrizione dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise (primo grado) e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello (secondo grado).

Cosa si ottiene

l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'appello

Tempi e scadenze

La domanda può essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno dispari (2023, 2025,..).

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Vincoli

Non possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, (anche se non dipende dallo Stato) in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Servizi Demografici, Anagrafe e Protocollo

Piazza della Pace 1, Massalengo, Lodi, Lombardia, 26815, Italia

Telefono: 0371 480775 interno 1
Email protocollo: protocollo@comune.massalengo.lo.it
Email demografici: demografici@comune.massalengo.lo.it
PEC: massalengo@cert.elaus2002.net
Municipio di Massalengo
Argomenti:

Pagina aggiornata il 01/03/2024